Principali benefici tributari fruibili dai privati e dalle imprese

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Riflessi fiscali delle donazioni eseguite da persone fisiche non imprenditori 

Il donante persona fisica non imprenditore può beneficiare alternativamente di un onere deducibile o di un onere detraibile, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello UNICO). 

Oneri deducibili

Le donazioni fatte a favore della Luiss possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo del donante-persona fisica, senza alcun limite, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l- quater TUIR in base al quale dal reddito complessivo delle persone fisiche non imprenditori si deducono “le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (…)”.

Oneri detraibili

In alternativa all’agevolazione testé citata, le donazioni fatte a favore della Luiss possono essere portate in diminuzione dall’imposta lorda del donante-persona fisica, nei limiti del 19% del relativo importo, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i- octies) del TUIR. 

Riflessi fiscali delle donazioni eseguite dalle imprese (esercitate in forma individuale o societaria)

Le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o in forma collettiva), a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (al di fuori dell’attività d’impresa), costituiscono sempre un onere deducibile (non detrazioni, quindi).

La misura della deducibilità è modulata in base alle caratteristiche dell’ente destinatario delle donazioni e/o delle attività da questo svolte.

In particolare, le imprese donanti possono fruire alternativamente delle seguenti misure agevolative:

  • ai sensi dell’articolo 100, comma 2, lettera a)  del TUIR, in virtù del quale è riconosciuta la deducibilità integrale – tuttavia entro il 2% del reddito di impresa dichiarato - nel caso in cui il donatario sia una persona giuridica che persegua esclusivamente finalità di educazione, istruzione, o finalità di ricerca scientifica (cfr. anche risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2008 n. 386/E);
  • ai sensi dell’articolo 1, comma 353, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore delle università.

Tabella riepilogativa deduzioni e detrazioni per persone fisiche ed altri soggetti

Donante Destinazione teorica del contributo Tipologia Limite Norma di riferimento
Persone fisiche Generico Deduzione Nessuno Art. 10, c. 1, lett. l- quater TUIR
Persone fisiche Innovazione tecnologica, edilizia, ampliamento offerta formativa Detrazione 19% del valore della donazione Art. 15, c. 1, lett. i- octies TUIR
Imprese             Finanziamento della didattica e della ricerca scientifica Deduzione 2% del reddito d’impresa dichiarato Art. 100, c. 2, lett. a TUIR
Soggetti IRES Finanziamento della ricerca Deduzione Nessuno Art. 1, c. 353, L. n. 266/2005

Si ricorda che gli oneri deducibili e gli oneri detraibili hanno un diverso impatto sul carico fiscale del donante: in caso di deduzione dal reddito imponibile, il beneficio fiscale sarà pari all’aliquota marginale, mentre in caso di detrazione d’imposta il beneficio è pari al 19% dell’onere sostenuto dal contribuente.